Art. 1

LEGGE 13 ottobre 1969, n. 691

In vigore dal 6 nov 1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I primi referendari della Corte dei conti che siano dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a consigliere o vice procuratore generale, effettuati nei modi e nelle forme di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, ma che non possano conseguire la promozione per mancanza di posti nelle dette qualifiche, sono promossi nell'ordine di merito determinato dalla 1ª sezione del Consiglio di presidenza, consigliere o vice procuratore generale in soprannumero, qualora abbiano superato di un biennio il periodo di anzianità di servizio prescritto per la promozione stessa dall'articolo 10, comma terzo, della succitata legge.
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