Art. 3
LEGGE 13 ottobre 1969, n. 691
In vigore dal 6 nov 1969
I referendari della Corte dei conti, compiuto il periodo di effettivo servizio richiesto dall'articolo 10 comma secondo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, previo giudizio di promovibilità espresso dalla 2ª sezione del Consiglio di presidenza, a norma dell'articolo 13, comma primo, della legge stessa, conseguono la promozione a primo referendario dalla data di compimento dell'anzianità suddetta.
Tali promozioni non potranno, comunque, retroagire a data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge.
I promossi sono collocati nel ruolo dei primi referendari dopo i magistrati pervenuti a tale qualifica prima della data suddetta.
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