Art. 5
LEGGE 7 ottobre 1969, n. 742
In vigore dal 6 nov 1969
In materia amministrativa, l' non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1969-10-07;742#art-5