Art. 3

LEGGE 7 ottobre 1969, n. 742

In vigore dal 6 nov 1969
In materia civile, l' non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonchè alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile.
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