Art. 1
LEGGE 7 ottobre 1969, n. 742
In vigore dal 21 ago 2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. (6)
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale. (1) (2) (3) (4) (5)
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