Art. 4

LEGGE 7 ottobre 1969, n. 742

In vigore dal 6 nov 1969
Le norme degli si applicano alle cause prevedute dagli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del pretore e, per quelle indicate dall'articolo 92, anche a quelle di competenza del conciliatore.
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