Art. 8

LEGGE 20 giugno 1969, n. 383

In vigore dal 5 ago 1969
Alla spesa di lire 3 miliardi prevista dall' della presente legge per l'anno finanziario 1969, si fare fronte con corrispondente riduzione del capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Alla spesa per il funzionamento del centro-studi e dei comitati per la programmazione ospedaliera, valutata in lire 1.000 milioni annui, si farà fronte, per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo, ferma restando la quota di lira 5 miliardi di cui all'articolo 124 della legge 28 febbraio 1969, n. 21. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 giugno 1969 SARAGAT RUMOR - MANCINI - RESTIVO - COLOMBO - RIPAMONTI - PRETI Visto, il Guardasigilli: GAVA
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LEGGE 20 giugno 1969, n. 383 (Art. 8 Concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un centro studi presso il Ministero della sanità e finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera.) — Testo vigente | Portale Normativo