Art. 7

LEGGE 20 giugno 1969, n. 383

In vigore dal 5 ago 1969
Al presidente e ai componenti dei comitati previsti dagli articoli 28, 30 e 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, spettano le indennità e i compensi nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. Il Ministro per la sanità determinerà annualmente con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti delle somme stanziate, il fabbisogno finanziario necessario per il normale funzionamento degli organi di cui al precedente comma.
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