Art. 4
LEGGE 20 giugno 1969, n. 383
In vigore dal 5 ago 1969
Per la realizzazione di lotti funzionali di ospedali nonchè di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati, ovvero per il loro completamento, allorchè i relativi importi di spesa superino quelli ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, è in facoltà dei provveditori regionali alle opere pubbliche, sentito il comitato regionale per la programmazione ospedaliera, di disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso.
Le integrazioni ai sensi del precedente comma non possono superare la spesa complessiva prevista in programma per ciascuna opera.
Per le integrazioni di cui al presente articolo i provveditori regionali alle opere pubbliche, sentito il comitato regionale per la programmazione ospedaliera, possono utilizzare promesse di contributi relative ad opere ospedaliere per la cui realizzazione non vengano presentati gli elaborati tecnici entro i nuovi termini da prescrivere, dandone subito comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
Il comitato regionale per la programmazione ospedaliera dovrà esprimere i pareri di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del parere stesso.
Il Ministro per i lavori pubblici procederà alla reintegrazione dei contributi così impiegati con impegno sugli stanziamenti del bilancio dell'anno finanziario successivo.
Storico versioni
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