Art. 6
LEGGE 20 giugno 1969, n. 383
In vigore dal 5 set 1978
Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, determina il numero del personale addetto al centro studi.
Il Ministro della sanità può altresì comandare presso il Ministero della sanità, per le esigenze del centro studi, funzionari dirigenti degli enti e gestioni mutualistiche di cui all'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264. Il comando è disposto dai commissari liquidatori su richiesta nominativa del Ministro.
Ai fini della programmazione sanitaria il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi altresì di un gruppo di esperti particolarmente competenti in materia economica e sanitaria per la formulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie.
Il numero complessivo dei funzionari e degli esperti di cui ai due precedenti commi non può superare le venti unità.
Il compenso da corrispondere a ciascuno dei funzionari dirigenti e degli esperti di cui ai precedenti commi non può superare per i funzionari dipendenti dalla pubblica amministrazione il 50 per cento della retribuzione loro spettante in via ordinaria e per gli esperti non dipendenti dalla pubblica amministrazione il compenso massimo stabilito per gli esperti chiamati a collaborare con il Ministero del bilancio e della programmazione economica
.
Di concerto con i Ministri competenti, può destinarvi anche personale appartenente ad amministrazioni diverse dall'amministrazione della sanità.
Il Ministro per la sanità può affidare l'esecuzione di particolari indagini o studi ad istituti universitari, ad enti pubblici oppure a società ed associazioni non riconosciute, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
Può, inoltre, con propri decreti, conferire incarichi di studio, indagini e ricerche ad esperti anche estranei all'amministrazione statale, in deroga alle norme di cui all'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Le misure dei compensi per gli incarichi previsti dai commi precedenti sono determinate con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Ministro per la sanità può provvedere alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero nella materie affidate alla collaborazione tecnica del centrostudi.
Storico versioni
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