Art. 6
LEGGE 2 maggio 1969, n. 302
In vigore dal 8 lug 1969
Con decorrenza dal 1 gennaio 1969 e fino al 30 aprile 1969 continuano ad avere efficacia le norme della legge 12 marzo 1968, n. 233.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 maggio 1969
SARAGAT
RUMOR - BRODOLINI - NENNI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1969-05-02;302#art-6