Art. 5
LEGGE 2 maggio 1969, n. 302
In vigore dal 8 lug 1969
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvederanno agli adempimenti necessari per la pratica attuazione dell'assicurazione di cui alla presente legge, e al fine di realizzare l'esazione dei contributi dovuti dai lavoratori, anche per il tramite dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali svizzere.
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