Art. 1
LEGGE 2 maggio 1969, n. 302
In vigore dal 8 lug 1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
A partire dal 1 maggio 1969, ed in attesa che l'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera sia definita mediante apposito accordo tra il Governo italiano e il Governo svizzero, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvedono all'assistenza di malattia nei confronti dei familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera, nonchè dei lavoratori frontalieri ivi occupati e dei loro familiari residenti in Italia, ai quali non spetti l'assistenza stessa per altro titolo in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.
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