Art. 4
LEGGE 2 maggio 1969, n. 302
In vigore dal 21 mag 1988
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano si provvede:
con un contributo a carico dei lavoratori emigrati o frontalieri da corrispondersi in quote mensili di lire 1.250 per i familiari e di lire 1.000 per l'assicurazione propria del lavoratore frontaliero;
con un contributo annuale a carico dello Stato di lire 4.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il contributo dello Stato di cui al precedente comma è ripartito tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per gli affari esteri e per il tesoro, in relazione al numero degli assistibili dagli enti suddetti per effetto della presente legge.
All'onere derivante dal contributo a carico dello Stato per l'intero anno 1969 si provvede con riduzione di lire 4.500 milioni del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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