Art. 6

LEGGE 2 aprile 1968, n. 424

In vigore dal 13 set 1975
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 1975, N. 418 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1968 SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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