Art. 2

LEGGE 2 aprile 1968, n. 424

In vigore dal 4 mag 1968
Le lettere f) ed 1) dell'articolo 11 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono sostituite dalle seguenti: "f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè in genere a quelle ad incentivo". "1) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzioni in serie".
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