Art. 4

LEGGE 2 aprile 1968, n. 424

In vigore dal 4 mag 1968
Ai lavoratori disoccupati avviati ai corsi di cui al titolo IV - capo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, un assegno giornaliero di 600 lire, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purchè siano a carico dei suddetti lavoratori. Ai lavoratori indicati nel comma precedente che percepiscono l'indennità giornaliera di disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, l'assegno di cui al comma precedente ridotto dell'importo dell'indennità o del sussidio percepito. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, può disporre, in relazione alla natura dei corsi e alle esigenze di singole zone, il conferimento di speciali premi periodici o di indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione, nella misura da stabilirsi, anno per anno, con apposito decreto. Le spese derivanti dai precedenti comma sono a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.
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