Art. 5
LEGGE 2 aprile 1968, n. 424
In vigore dal 15 mar 1970
Il trattamento economico del personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria attività nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non può essere inferiore, avuto riguardo alla materia dell'insegnamento e al tipo di corso, a quello previsto dai contratti collettivi per gli insegnanti di scuole gestite da istituti non statali di educazione e di istruzione.
La spesa per il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura che sarà stabilita anno per anno, con proprio decreto, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e limitatamente agli istruttori impegnati presso attività formative finanziate dal Ministero del lavoro nel corso dell'anno formativo per un minimo di sette mesi e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, ove si tratti di istruttori tecnici, e a 24 ore settimanali ove si tratti di istruttori pratici o aiuto istruttori pratici
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