Art. 6
LEGGE 28 marzo 1968, n. 341
In vigore dal 19 gen 1975
A favore degli ex combattenti, categorie assimilate e patrioti, iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia, o a forme di previdenza sostitutive di essa, soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto, e consentito il riscatto - con onere a carico degli interessati - dei periodi di chiamata alle armi, richiamo, trattenimento in servizio, o dei periodi riconosciuti di partigiano o di patriota, con applicazione delle norme e con i criteri in vigore all'epoca cui il riscatto si riferisce.
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