Art. 5
LEGGE 28 marzo 1968, n. 341
In vigore dal 11 apr 1968
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato per l'anno finanziario 1968 in lire 400 milioni, si provvede con un'aliquota dei proventi derivanti dall'attuazione della legge 14 novembre 1967, numero 1147, recante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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