Art. 4
LEGGE 28 marzo 1968, n. 341
In vigore dal 11 apr 1968
Ferme restando le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le attribuzioni delle commissioni indicate all' della presente legge sono demandate ad una commissione unica nazionale di primo grado, avente sede in Roma.
La commissione unica è costituita con decreto del Ministro per la difesa. Di essa fanno parte: un presidente e tre rappresentanti delle Forze armate, prescelti dal Ministro per la difesa, e sei altri componenti designati dalle tre associazioni partigiane: ANPI, FIVL e FIAP.
Tutti i componenti, compreso il presidente, debbono essere in possesso della qualifica di partigiano combattente.
Il segretario sarà scelto tra i componenti stessi della commissione.
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