Art. 1
LEGGE 28 marzo 1968, n. 341
In vigore dal 19 gen 1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
I cittadini italiani residenti nelle zone di Trieste e Gorizia e quelli che fecero parte della Divisione partigiana "Pasubio" già operante nel Veneto; i volontari italiani che, dopo l'8 settembre 1943, combatterono all'estero nelle formazioni partigiane italiane e straniere; coloro che possono comprovare di essere stati detenuti, per attività partigiana, per almeno tre mesi durante il periodo dall'8 settembre 1943 all'8 maggio 1945, in territorio metropolitano od all'estero; i mutilati, gli invalidi e le famiglie dei caduti o dei dispersi per cause dipendenti dalla lotta di liberazione in Italia o all'estero, possono - entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - presentare domanda di riconoscimento delle qualifiche di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, alla commissione di cui al successivo , presso il Ministero della difesa in Roma.
Le domande saranno esaminate in base alle norme ed ai requisiti contemplati nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.
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