Convenzione
Art. 21
In vigore dal 11 giu 1968
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono tassabili soltanto in questo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;654#art-c-21