Convenzione
Art. 18
In vigore dal 11 giu 1968
Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente, quale corrispettivo di un cessato impiego, sono tassati soltanto in questo Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;654#art-c-18