Convenzione

Art. 15

In vigore dal 11 giu 1968
1. Salve le disposizioni degli , gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in quest'altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se: (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e (b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell'altro Stato, e (c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente nel quale i redditi afferenti all'esercizio delle navi o degli aeromobili sono tassabili secondo le disposizioni contenute nell' della presente Convenzione.
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Art. 15 Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo