Convenzione

Art. 17

In vigore dal 11 giu 1968
Nonostante le disposizioni degli , i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;654#art-c-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo