Convenzione
Art. 17
In vigore dal 11 giu 1968
Nonostante le disposizioni degli , i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
Storico versioni
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