Convenzione
Art. 24
In vigore dal 11 giu 1968
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso alla autorità competente dello Stato contraente di cui egli è residente.
2. Detta autorità competente farà del suo meglio, se la lagnanza le appare fondata e se essa stessa non è in condizione di giungere ad una soddisfacente soluzione, per risolvere il caso di comune accordo con l'autorità competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficoltà e i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o alla applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti comunicheranno direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un Accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto Accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
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