Protocollo 3›Titolo V
Art. 1
In vigore dal 23 mag 1968
Protocollo n. 3 relativo alla nozione di
"prodotti originali" per l'applicazione dell'Accordo
Il Consiglio di Associazione, nel corso della prima riunione, definisce in base ad un soggetto della Commissione della Comunità la nozione di "prodotti originali" per l'applicazione del Titolo I dell'Accordo. Stabilisce parimenti i metodi di cooperazione amministrativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-p-1-3