Art. 3
In vigore dal 23 mag 1968
Il Governo è autorizzato, fino alla scadenza prevista dall' dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli accordi indicati nell' della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli accordi stessi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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