Art. 2

In vigore dal 23 mag 1968
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità agli degli accordi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-rd-2

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