Protocollo 2Titolo V

Art. 1

In vigore dal 23 mag 1968
Protocollo n. 2 relativo all'applicazione dell' dell'Accordo Le Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo: Ai fini dell'applicazione dell' dell'Accordo, la Nigeria procede, alle condizioni che seguono, all'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi applicabili all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri: 1. Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, la Nigeria abolisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, ad eccezione di quelli che rispondono alle necessità del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che hanno per scopo di alimentare il suo bilancio. 2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti seguenti: a) sardine b) altre preparazioni o conserve di pesci, crostacei e molluschi, caviale ed i suoi succedanei c) purea e pasta di pomodori d) birra (comprese la "ale" e la "porter" e altre bevande fermentate a base di cereali) e) tessuti ricci o di ciniglia, di seta f) radiofonografi per uso domestico g) orologi, l'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi è effettuata gradualmente alle seguenti condizioni: riduzione del 50% alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo riduzione del 25% un anno dopo l'entrata in vigore e altra riduzione del 25% due anni dopo detta entrata in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-p-1-2

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