Protocollo 2›Titolo V
Art. 1
40 / 45In vigore dal 23 mag 1968
Protocollo n. 2 relativo all'applicazione dell' dell'Accordo
Le Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:
Ai fini dell'applicazione dell' dell'Accordo, la Nigeria procede, alle condizioni che seguono, all'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi applicabili all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri:
1. Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, la Nigeria abolisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, ad eccezione di quelli che rispondono alle necessità del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che hanno per scopo di alimentare il suo bilancio.
2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti seguenti:
a) sardine
b) altre preparazioni o conserve di pesci, crostacei e
molluschi, caviale ed i suoi succedanei
c) purea e pasta di pomodori
d) birra (comprese la "ale" e la "porter" e altre bevande fermentate a base di cereali)
e) tessuti ricci o di ciniglia, di seta
f) radiofonografi per uso domestico
g) orologi,
l'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi è effettuata gradualmente alle seguenti condizioni:
riduzione del 50% alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo riduzione del 25% un anno dopo l'entrata in vigore e altra riduzione del 25% due anni dopo detta entrata in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-p-1-2