Protocollo 1›Titolo V
Art. 1
In vigore dal 23 mag 1968
Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell' dell'Accordo
Le Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:
Entro il limite dei contingenti tariffari che saranno aperti ogni anno dalla Comunità e il cui volume annuale è fissato al successivo , gli Stati membri applicano all'importazione di cacao in grani (voce 18.01 della tariffa doganale comune) e di legno impiallacciato e legno compensato (voce ex 44.15 della tariffa doganale comune), originari della Nigeria, i dazi doganali che essi applicano a questi prodotti negli scambi intracomunitari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-p-1