Accordo›Titolo V
Art. 33
In vigore dal 23 mag 1968
1. Un anno prima della scadenza del presente Accordo, le Parti contraenti esaminano, secondo le modalità che saranno stabilite di comune accordo, le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo.
2. Il Consiglio di Associazione prende eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore di un nuovo accordo.
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