Art. 9
LEGGE 12 marzo 1968, n. 334
In vigore dal 29 lug 1976
In attesa dell'emanazione di norme legislative per lo inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali, delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonchè dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, si applicano i trattamenti previdenziali più favorevoli già goduti dai lavoratori e i conseguenti obblighi contributivi o assicurativi assunti da ciascuna delle predette imprese e consorzi, anche se non più in atto all'entrata in vigore della presente legge.
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