Art. 10
LEGGE 12 marzo 1968, n. 334
In vigore dal 11 apr 1968
Nelle province non comprese tra quelle di cui all' della legge 5 marzo 1963, n. 322, ferma restando la disciplina in vigore sull'effettivo impiego di manodopera, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nella presente legge, fatta eccezione di quanto è stabilito nel primo comma del precedente .
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