Art. 5

LEGGE 12 marzo 1968, n. 334

In vigore dal 11 apr 1968
La commissione provinciale di cui al primo comma del precedente articolo ha il compito: a) di decidere i ricorsi previsti dagli del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949; b) di svolgere ogni altro compito ad essa attribuito da disposizioni di legge o di regolamento, ivi compresi quelli già affidati alle commissioni provinciali di cui all' del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949. Le commissioni provinciali di cui all' del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono soppresse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;334#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo