Art. 12

LEGGE 12 marzo 1968, n. 334

In vigore dal 11 apr 1968
La presente legge entra in vigore il giorno successivo e quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1968 SARAGAT MORO - BOSCO - PIERACCINI - RESTIVO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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