Art. 12
LEGGE 12 marzo 1968, n. 334
In vigore dal 11 apr 1968
La presente legge entra in vigore il giorno successivo e quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 marzo 1968
SARAGAT
MORO - BOSCO - PIERACCINI - RESTIVO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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