Art. 113

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
È autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 300.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301, 18 febbraio 1963, n. 318, 21 giugno 1964, n. 462 e 29 novembre 1965, n. 1372.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-02-29;81#art-113

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo