Art. 108

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1968, a termini dell' della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.
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LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81 (Art. 108 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo