Art. 109
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1968, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro - rubrica Provveditorato generale dello Stato - per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846.
Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1968, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico de personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953 n. 1265.
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