Art. 114

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
La somma di cui all' della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata per l'anno finanziario 1968 in lire 30.000.000.
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