Art. 6

LEGGE 23 febbraio 1968, n. 125

In vigore dal 24 mar 1968
Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di permanenza nelle qualifiche dei ruoli del personale di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge, richiesti per il conseguimento della qualifica superiore sono ridotti alla metà, e comunque per un massimo di trenta mesi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità siano inferiori ad un biennio. Il beneficio previsto dal comma precedente può concedersi per una sola volta. Pure nella prima applicazione della presente legge, e per non più di un biennio dalla data della sua entrata in vigore, le promozioni alle qualifiche di capo reparto, di primo segretario o primo ragioniere e di primo archivista si conseguono con concorso per titoli ed esame.
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