Art. 1
LEGGE 23 febbraio 1968, n. 125
In vigore dal 24 mar 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La distinzione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in classi, prevista dalla legge 25 maggio 1962, n. 544, è abolita.
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