Art. 4

LEGGE 23 febbraio 1968, n. 125

In vigore dal 24 mar 1968
I ruoli aggiunti, istituiti con la legge 3 aprile 1957, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi. Gli impiegati dei ruoli aggiunti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nei corrispondenti ruoli organici camerali in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando la anzianità di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza. Gli impiegati già appartenenti ai ruoli aggiunti che, in attuazione di disposizioni legislative o per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo se fossero rimasti nei predetti ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.
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