Art. 1 · LEGGE 23 febbraio 1968, n. 125

Art. 1

LEGGE 23 febbraio 1968, n. 125

In vigore dal 24 mar 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La distinzione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in classi, prevista dalla legge 25 maggio 1962, n. 544, è abolita.
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