Art. 12
LEGGE 23 febbraio 1968, n. 125
In vigore dal 24 mar 1968
È fatta salva la competenza riconosciuta alle Regioni a statuto speciale nella materia trattata dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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