Art. 11
LEGGE 23 febbraio 1968, n. 124
In vigore dal 24 mar 1968
Per provvedere all'esecuzione dei lavori previsti dall', lettere a), c), d) ed e), è autorizzata la spesa di lire 2.232 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 232 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1972.
Per provvedere all'esecuzione dei lavori previsti dall', lettera b), è autorizzata la spesa di lire 900 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1972.
Per provvedere alla concessione dei contributi previsti per i lavori di cui all', lettere a) e b), è autorizzata la spesa di lire 330 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 33 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1977 così distribuiti: lire 13 milioni per i contributi relativi ai lavori di cui alla lettera a) e lire 20 milioni per i contributi relativi ai lavori di cui alla lettera b).
Le variazioni del riparto degli stanziamenti previsti nel precedente comma possono essere autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e con quello per la pubblica istruzione per le opere di cui alla lettera a), su motivata proposta del consiglio comunale.
Le somme non impiegate in un anno finanziario possono essere utilizzate negli anni finanziari successivi.
Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dagli , secondo comma, e 5, lettera c), saranno inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1968.
All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1968 si provvederà mediante riduzione di pari importo del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - MANCINI - GUI - COLOMBO - PIERACCINI - PRETI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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