Art. 8
LEGGE 23 febbraio 1968, n. 124
In vigore dal 24 mar 1968
Per l'esecuzione delle opere previste dall', la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Urbino, anche in deroga all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, mutui fino all'ammontare di lire 1 miliardo, con ammortamento in 35 anni: detti mutui sono garantiti dallo Stato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del consiglio comunale.
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