Art. 8

LEGGE 23 febbraio 1968, n. 124

In vigore dal 24 mar 1968
Per l'esecuzione delle opere previste dall', la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Urbino, anche in deroga all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, mutui fino all'ammontare di lire 1 miliardo, con ammortamento in 35 anni: detti mutui sono garantiti dallo Stato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del consiglio comunale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-02-23;124#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo