Art. 3

LEGGE 23 febbraio 1968, n. 124

In vigore dal 24 mar 1968
Sono eseguiti a carico del comune i lavori relativi alle opere di valorizzazione artistica e ambientale del centro storico di Urbino, comprese quelle di interesse turistico. Per la esecuzione dei lavori previsti dal presente articolo è autorizzata la concessione, entro il limite di impegno di lire 15 milioni, di contributi trentacinquennali del 4 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria.
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